La Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata il 5 marzo 2020, n. 6197, per quanto qui in commento, conferma la natura meramente amministrativa dell’accertamento del credito compiuto in sede di approvazione del concordato preventivo.
La decisione nasce dal ricorso promosso da una Banca, poi risultata soccombente in tutti e tre i gradi di giudizio, avverso la pronuncia della Corte di Appello di Bologna che ha confermato quanto sostenuto dal giudice di prime cure relativamente all’opposizione al decreto ingiuntivo presentata da due società.
L’Istituto di Credito, infatti, ha chiesto, in parte de qua, la cassazione della sentenza del giudice del gravame perché questo ultimo non avrebbe tenuto conto, a detta sua, della cessazione della materia del contendere, in seno al giudizio di opposizione, essendosi la pretesa della Banca cristallizzata già in sede di concordato preventivo relativo alle originarie debitrici.
La questione nasce in ordine alla esatta lettura delle disposizioni di cui all’art. 176 Legge Fallimentare, rubricato “Ammissione provvisoria dei crediti contestati”, che così recita “1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.”.
La difesa dell’Istituto di Credito si fonda sul presupposto, poi rivelatosi errato, che una volta ammesso interamente il credito vantato nella procedura di concordato preventivo, lo stesso sia, tout court, accertato anche giudizialmente, sia nell’an che nel quantum, con l’effetto di rendere superflua qualsiasi ed ulteriore attività di accertamento.
Di altro parare è, invece, la Cassazione che con la sentenza qui in commento, chiarisce e ribadisce che “la verifica dei crediti che ha luogo in questa sede [i.e. adunanza dei creditori] non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, ma risponde solo al fine di individuare quali crediti abbiano diritto al volto e di procedere, come si evince dall’art. 176, comma 2, l. fall., al calcolo delle maggioranze richieste per l’approvazione della proposta”.
A confermare quanto sopra, sono i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, in subiecta materia, tra cui la sentenza n. 208/2019 con cui si afferma come l’ammissione del credito non è idonea a compromettere “in alcun modo l’accertamento in merito all’esistenza, all’entità e alla natura del credito”; la sentenza n. 33345/2018 nella quale si prevede che con il provvedimento di omologazione si abbia “[…] un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, […]”; la sentenza n. 12965/2018 secondo cui: “Il giudice chiamato al controllo della legalità dello sviluppo della procedura dovrà dunque verificare incidenter tantum la non arbitrarietà della contestazione, allo scopo non di accertare l’eventuale esistenza del credito, da compiersi come detto in altra sede, ma di comprendere la medesima posizione ereditaria nello sviluppo della procedura (come avviene nel concordato preventivo, ex art. 176 legge fall., tramite la previsione della partecipazione al voto).”; infine, la sentenza n. 20298/2014 in cui si precisa che “la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, […] non esclude quindi la possibilità di promuovere successivamente un ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell’impresa in concordato, al fine di far accertare il proprio credito ed il privilegio che eventualmente lo assiste.”.
In conclusione, il consolidato orientamento della Suprema Corte, a parere dello scrivente, deve essere apprezzato come un monito per i creditori che si ritengano soddisfatti e “tranquilli” per essersi visti ammettere la propria pretesa nella procedura concordataria. La serenità risulta essere, infatti, effimera e temporanea in caso di contestazioni sul credito non potendosi trarre, come detto, alcun valore ricognitivo o confessorio dalla detta ammissione e dovendosi, per contro, coltivare fino in fondo un normale ed autonomo giudizio di cognizione nelle forme ordinarie per ottenerne la definitiva stabilità.

