La concessione abusiva del credito potrebbe essere il vero problema che rende meno celere del previsto l’utilizzo del “bazooka” italiano contenuto nel D.L. n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”.
Ragionando sulle disposizioni relative al Fondo centrale di Garanzia per le PMI, contenute nella decretazione di urgenza, a parere di scrive, non si è reso più fluido l’ottenimento dei finanziamenti perché non si risolve il problema per gli Istituti di Credito di evitare le richieste di risarcimento dei danni per responsabilità concorrente.
Come è noto, la “concessione abusiva del credito” “si verifica quando la […] concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione […]” (Cass. Civ., Sez. I, sent. 09 agosto 2016, n. 16.827) cagionando un danno nei confronti dei terzi, creditori inclusi, (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. 28 agosto 2006, nn. 7029, 7030 e 7031; v. Cass. Civ., Sez. I, sent. 01 giugno 2010, n. 13.413) che, in ragione del mantenimento in vita dell’impresa, grazia alla leva finanziaria, “abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali” senza che “fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile” a loro colpa. (Cass. Civ., Sez. I, sent. 14 maggio 2018, n. 11.695).
In sintesi, quindi, la Banca finanziatrice viene riconosciuta corresponsabile e coobbligata al risarcimento dei danni, insieme all’impresa in caso di crisi aziendale di questa ultima che abbia comportato l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti del ceto creditorio. Il Decreto Legge n. 23 dello 08 aprile 2020, all’art. 13 lett. g) esclude, nell’ultimo inciso, dall’area dei soggetti a cui è possibile concedere la garanzia: “le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenza” ai sensi della disciplina bancaria”; per contro, ammette i soggetti che presentino “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché “la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020”.
Si tralasciano i casi delle imprese con in essere accordi di ristrutturazione ecc.. La Banca, si ricorda, nel decidere se concludere o meno un contratto deve adottare una specifica diligenza, c.d. del buon banchiere, e compiere una serie di indagini a largo spettro sul richiedente al fine di valutarne il c.d. merito creditizio ed il rischio di inadempienza, come previsto dalla stringente normativa bancaria.
Se in tempi di pace la prassi operativa è ben congegnata (anche a seguito della crisi finanziaria del 2008), con il D.L. “Liquidità” si è pensato che i criteri venissero allentati ammettendo, di conseguenza, una rapida istruttoria. A ben vedere, così non è!
L’istruttoria, infatti, risulta essere “semplificata” per la concessione da parte del Fondo centrale della garanzia in caso di inadempimento dell’impresa finanziata, non per la fase principale dell’erogazione. La terminologia utilizzata nel Decreto, infatti, sembra confermare la ricostruzione appena tracciata.
Analizzando più attentamente le espressioni contenute nell’art. 13 si può leggere: “la garanzia è concessa a titolo gratuito;”, “l’importo massimo garantito […]”, “la percentuale di copertura di garanzia […] per le operazioni finanziarie […]”, “[…] la durata della garanzia è estesa di conseguenza;”, “[…] la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione […] allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 […]” ed, infine, come già ricordato “la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano […] esposizioni […] classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” […]”.
Alla luce di quanto sopra, sempre a parere di chi scrive, gli Istituti di Crediti si troveranno nella duplice veste: da una parte, di chi, in qualità di “intermediario” con il Fondo centrale di Garanzia delle PMI, fornisce le informazioni per ottenere l’intervento di questo ultimo; dall’altra, paradossalmente, di chi è costretto a prestare un’attenzione maggiore a tutta la complessa e composita platea di soggetti con cui intrattenere rapporti, con alcuni dei quali, in altri momenti e situazioni, non avrebbe intrattenuto rapporti giuridici o lo avrebbe fatto prestando loro denaro ad un costo superiore.
Ecco, allora, che il dubbio di apertura sul possibile motivo, non apertamente dichiarato, dei ritardi al sistema congegnato con la decretazione di urgenza trova una plausibile conferma. L’imprenditore bancario, nella sua libera contrattazione di mercato, ben potrà moltiplicare i documenti che l’impresa richiedente il finanziamento dovrà produrre e ciò, non per contenere il rischio di inadempimento, ma per valutare approfonditamente che al soggetto da finanziare non si stia praticando un “accanimento terapeutico” che nessun beneficio certo ed ulteriore porterebbe alla Banca ma che potrebbe essere foriero, per contro, di vertenze giudiziarie (più o meno fondate) per concessione abusiva del credito: tutte ugualmente rischiose in assenza anche di “precedenti” specifici in materia. Si auspica, pertanto, un intervento normativo che disciplini anche questo aspetto per consentire alla macchina degli aiuti di Stato, tramite il sistema bancario, di viaggiare senza il freno a mano tirato.
Avv. Claudio Manca per Diritto24 – Il Sole 24 Ore

